Controllo di una fondazione nel Liechtenstein
Il fondatore ha a disposizione una gamma completa di strumenti efficienti per la supervisione amministrativa e il controllo sull’operato degli organi della fondazione, come il revisore, il protettore, il comitato consultivo, il collettore, il fiduciario e il consiglio di vigilanza.
Competenza
Revisori dei conti
Oltre al Consiglio di fondazione, la fondazione può avere anche un revisore dei conti. I revisori verificano annualmente se il patrimonio della fondazione è stato gestito e utilizzato come previsto.
I revisori non possono sanzionare autonomamente le denunce o le irregolarità riscontrate, ma devono rivolgersi al Tribunale distrettuale di Vaduz per ottenere i provvedimenti necessari attraverso i tribunali ordinari (procedura extragiudiziale).
Consiglio di sorveglianza come organo di controllo privato della Fondazione di famiglia del Liechtenstein
Se la fondazione non è soggetta alla vigilanza sulle fondazioni, il fondatore può istituire un consiglio di vigilanza come organo di controllo privato, oltre a un revisore dei conti.
I compiti corrispondono a quelli di un revisore.
In pratica, il fondatore nomina persone di fiducia con competenze adeguate per svolgere i compiti di controllo dell’organo di vigilanza. Se il fondatore non è un beneficiario della fondazione, può anche assumere la funzione di controllo come organo di vigilanza. Tuttavia, come per i revisori dei conti, i reclami o le irregolarità possono essere sanzionati solo dai tribunali ordinari.
Protettore | Consiglio consultivo | Collettore | Amministratore fiduciario
Il fondatore può anche prevedere o definire ulteriori organi nell’atto di fondazione, come un protettore, un comitato consultivo, un collettore e un fiduciario con le seguenti aree di responsabilità: determinare un beneficiario dal gruppo di beneficiari, stabilire il momento, l’importo e le condizioni di una distribuzione, gestire il patrimonio, consigliare e sostenere il consiglio di fondazione, monitorare l’amministrazione della fondazione, salvaguardare lo scopo della fondazione, riservare il consenso o impartire istruzioni e salvaguardare gli interessi degli stakeholder della fondazione.
Questi organi non sono autorizzati a rappresentare la società.
Confronto giuridico tra i consigli consultivi in DE, CH, AT
DE: Secondo la legge tedesca, l’istituzione di un comitato consultivo è facoltativa.
CH: In Svizzera, le funzioni del comitato consultivo sono assunte dai revisori. Obbligo di revisione con eccezioni. Le eccezioni comprendono le fondazioni familiari.
AT: Nelle fondazioni private austriache, il consiglio di sorveglianza è generalmente facoltativo. Il secondo organo obbligatorio è un revisore della fondazione nominato dal tribunale.