Costituzione di una fondazione nel Liechtenstein
La procedura per la creazione di una fondazione di utilità privata, una fondazione di famiglia nel Liechtenstein, è semplice e può essere completata in poche settimane. Non è richiesta l’autorizzazione statale/ufficiale. La stesura dell’atto costitutivo e dello statuto richiede molto tempo. Gli atti di fondazione sono decisivi per la futura sicurezza patrimoniale e il riconoscimento fiscale della fondazione familiare del Liechtenstein all’estero.
Competenza
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Formazione (costituzione) di una fondazione di famiglia nel Liechtenstein
La fondazione può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche – nazionali o straniere – sia inter vivos che per testamento.
La fondazione è istituita inter vivos mediante una
dichiarazione scritta di fondazione da parte del fondatore. Non è necessario un atto notarile. È sufficiente una firma autenticata.
La fondazione può essere costituita anche per disposizione testamentaria o per contratto successorio. La dichiarazione di fondazione può essere inclusa nell‘atto di fondazione (statuto).
Creazione di una fondazione fiduciaria
Il fondatore beneficiario (finanziatore) è considerato il fondatore diretto in senso giuridico; tutti gli effetti giuridici ricadono direttamente su di lui.
L’amministratore fiduciario deve identificare il fondatore e stabilirne il titolare effettivo, nonché rivelarne l’identità al consiglio di fondazione.
L’obbligo di comunicazione si applica solo ai rapporti interni alla fondazione, vale a dire che l’identità del fondatore effettivo di una fondazione del Liechtenstein non è riportata nell’atto di fondazione.
Avviso di costituzione
Il consiglio di fondazione è tenuto a depositare un avviso di costituzione presso l’ufficio di giustizia entro 30 giorni dalla costituzione. Non è necessario presentare altri documenti. La notifica di costituzione deve contenere le seguenti informazioni:
- nome della fondazione:
- sede della fondazione:
- scopo della fondazione:
- data di costituzione della fondazione
- durata della fondazione, se limitata:
- cognome, nome, data di nascita, cittadinanza e domicilio o sede legale o società e sede sociale dei membri del consiglio di fondazione, nonché il tipo di abbonamento:
- cognome, nome, data di nascita, cittadinanza e domicilio o sede legale o società e sede del legale rappresentante;
- la conferma che il fondatore ha indicato i beneficiari specifici o il gruppo di beneficiari che possono essere individuati in base a caratteristiche oggettive, a meno che ciò non risulti evidente dallo scopo della fondazione come notificato:
- conferma che la fondazione non è interamente o prevalentemente destinata a scopi di beneficenza:
- l’indicazione se la fondazione è soggetta a vigilanza ai sensi di una disposizione dello statuto della fondazione, e
- la conferma che il capitale minimo legale è a libera disposizione della fondazione.
La conferma ufficiale dell’Ufficio di giustizia conferma solo la presentazione della notifica, ma non i fatti giuridici. In qualità di autorità di vigilanza sulle fondazioni statali, l’Ufficio di giustizia può ispezionare i documenti della fondazione. Se l’ispezione rivela un’illegalità, la fondazione deve essere sciolta.
Confronto giuridico: regime di vigilanza statale in DE, CH, AT
DE: Creazione della fondazione attraverso il riconoscimento costitutivo da parte di un’autorità amministrativa.
CH: Lo Stato si limita a controllare la conformità al sistema giuridico generale. Le fondazioni di famiglia sono esenti dal regime di vigilanza ufficiale.
AT: Lo Stato garantisce la tutela giuridica attraverso la giurisdizione ordinaria. Atto notarile di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese.
Creazione della personalità giuridica, registro commerciale
Nel Liechtenstein le fondazioni di utilità privata (fondazioni di famiglia) non sono tenute a iscriversi nel Registro delle imprese del Liechtenstein. Tuttavia, sono autorizzate a essere registrate. Esse acquisiscono personalità giuridica con il deposito della notifica di costituzione presso l’ufficio di giustizia.
Atto di fondazione (statuto)
L’atto di fondazione (statuto) deve essere redatto per iscritto e le firme del fondatore devono essere autenticate. Deve avere il seguente contenuto minimo:
- Volontà del fondatore di istituire la fondazione
- Nome o ragione sociale e sede legale della fondazione
- Dedicazione di determinati beni, che devono corrispondere almeno al patrimonio minimo legale di CHF 30.000,00, euro, dollari USA
- Scopo della fondazione: nel caso di una fondazione di utilità privata, oltre allo scopo che il fondatore deve definire nell’atto di fondazione, deve essere indicata anche la designazione dei beneficiari specifici o del gruppo di beneficiari individuabili in base a caratteristiche oggettive, a meno che non si faccia esplicito riferimento a un atto di fondazione integrativo (statuto) che lo disciplini.
Lo scopo della fondazione deve indicare se viene svolta o meno un’attività commerciale. L’investimento e la gestione di beni o la detenzione di partecipazioni o altri diritti non costituiscono un’attività commerciale, a meno che la natura e la portata dell’attività non richiedano operazioni commerciali e una contabilità ordinata. - Data di costruzione
- Durata della fondazione se è limitata
- Regolamento per la nomina, la revoca, la durata del mandato, il tipo di gestione (decisionale) e il potere di rappresentanza (potere di firma) del consiglio di fondazione:
- Determinazione dell‘utilizzo del patrimonio in caso di scioglimento della fondazione
- Cognome, nome e domicilio o ragione sociale e sede legale del fondatore. In caso di rappresentanza indiretta, cognome, nome e domicilio o ragione sociale e sede del rappresentante. Il fatto che la persona agisca come rappresentante indiretto deve essere espressamente indicato.
Se i seguenti contenuti sono regolamentati o possono essere regolamentati, è necessario inserire una nota/riferimento/riserva nell’atto di fondazione (statuto):
- l’indicazione che è stato o può essere costituito un atto di fondazione supplementare
- l’indicazione che sono stati o possono essere emanati dei regolamenti
- l’indicazione che sono stati o possono essere istituiti altri organi. Informazioni più dettagliate sulla composizione, la nomina, la revoca, la durata del mandato e i compiti possono essere fornite nell’atto integrativo o nel regolamento della fondazione.
- la riserva del diritto di revoca della fondazione o di modifica degli atti di fondazione da parte del fondatore
- la riserva del diritto di modificare l’atto di fondazione o l’atto di fondazione integrativo da parte del consiglio di fondazione o di un altro organo.
- l‘esclusione dell’esecuzione
- la riserva di conversione
- la disposizione secondo cui la fondazione, pur essendo un ente privato di beneficenza, è soggetta a vigilanza
Confronto giuridico: concetti di base del diritto delle fondazioni in DE, AT
DE: Fondazione come sponsor di un’azienda commercialmente attiva => possibile
Fondazione come partner personalmente responsabile di una società di persone => possibile
Fondazione come holding a responsabilità limitata => possibile
Principio di mantenimento del capitale di fondazione => sì
AT: Fondazione come sponsor di un’impresa commerciale => non possibile
Fondazione come partner personalmente responsabile di un‘ impresa commerciale => non possibile
Fondazione come holding a responsabilità limitata => possibile
Principio di mantenimento del capitale della fondazione => no
Statuto
Il fondatore può inserire nello statuto ulteriori disposizioni che non rientrano nel contenuto obbligatorio dell’atto di fondazione, se si è riservato il diritto di farlo nell’atto stesso. Ad esempio, una descrizione più dettagliata dei beneficiari e la destinazione di ulteriori beni che superino il patrimonio minimo previsto dalla legge.
Regolamenti | Direttive interne
Infine, i regolamenti possono essere emanati dal fondatore, dal consiglio di fondazione o da altri organi responsabili della fondazione come direttive interne, nella misura in cui ciò sia riservato nell’atto di fondazione. Il regolamento deve servire a concretizzare il contenuto.
Costi di formazione
I costi di costituzione una tantum per le fondazioni semplici con capitale minimo ammontano a CHF 5.000 forfettari (più il 7,7% di IVA). Al momento dell‘iscrizione nel registro delle imprese, sono previsti ulteriori costi di CHF 800 .