Tassazione di un beneficiario residente in Germania
Le distribuzioni effettuate da una fondazione del Liechtenstein a beneficiari che non sono soggetti a un obbligo fiscale illimitato nel Liechtenstein rimangono esenti da imposte nel Liechtenstein. La distribuzione non comporta una responsabilità fiscale limitata e non viene applicata alcuna ritenuta fiscale. Le distribuzioni ai beneficiari residenti in Germania sono soggette a una ritenuta alla fonte del 25% in Germania. In caso di scioglimento della fondazione, il beneficiario è soggetto all’imposta alla fonte o all’imposta sulle donazioni in Germania.
Competenza
Imposta sul reddito tedesca, ritenuta alla fonte forfettaria
Tutti i pagamenti effettuati dalla fondazione del Liechtenstein con il reddito ai beneficiari residenti in Germania (beneficiari) sono soggetti all’imposta sul reddito in Germania come reddito da capitale e sono soggetti alla ritenuta del 25 per cento.
Se il fondatore è anche il beneficiario, si applicano le stesse disposizioni.
Imposta sulle donazioni in Germania
L’assoggettamento all’imposta sulle donazioni dei versamenti effettuati dalla fondazione del Liechtenstein a favore di beneficiari residenti in Germania dipende dall’utilizzo del patrimonio della fondazione in conformità al suo statuto. Le donazioni statutarie non sono effettuate volontariamente e quindi rimangono esenti dall’imposta sulle donazioni.
Erogazione del patrimonio in caso di scioglimento della fondazione
Imposta sul reddito tedesca
Secondo le autorità fiscali tedesche, i pagamenti dal reddito della fondazione privata del Liechtenstein al fondatore, ai suoi parenti o ai loro discendenti in occasione dello scioglimento della fondazione sono soggetti all’imposta sul reddito come reddito da capitale e sono soggetti all‘imposta alla fonte forfettaria del 25% nella misura in cui hanno diritto alla maturazione del patrimonio.
Imposta sulle donazioni in Germania
Se invece la distribuzione del patrimonio in occasione della cancellazione della fondazione è generosa, la distribuzione del patrimonio è soggetta all’imposta sulle donazioni. Ai fini della determinazione della classe di imposta sulle donazioni, il fondatore è considerato il donatore. Di conseguenza, la classe fiscale, compresa l’aliquota d’imposta associata e l’importo esente da imposta, viene determinata in base al rapporto più favorevole tra il fondatore e il beneficiario.
Tuttavia, se il patrimonio viene ritrasferito al fondatore, l’imposta sulle donazioni è soggetta alla classe III dell’imposta sulle donazioni, meno favorevole.