Scioglimento di una fondazione nel Liechtenstein

La fondazione nel Liechtenstein viene sciolta per legge in caso di fallimento, di ordinanza di scioglimento del tribunale o di delibera del consiglio di fondazione.

La delibera di scioglimento è seguita dalla liquidazione del patrimonio della fondazione e dalla distribuzione ai beneficiari finali. Segue la cancellazione, per la quale viene emessa una conferma ufficiale da parte dell‘ufficio di giustizia.

In alternativa, la fondazione di utilità privata nel Liechtenstein può anche essere trasformata in una fondazione o società fiduciaria del Liechtenstein o trasferita all’estero.

Nota: In alcuni casi, il trasferimento della sede legale all’estero è preferibile allo scioglimento e alla liquidazione nel Liechtenstein.

Confronto giuridico tra scioglimento e cessazione in DE, CH

DE: In Germania, solo l’autorità di vigilanza è responsabile dello scioglimento della fondazione. Il fondatore non può designare se stesso come parte autorizzata.
CH: In Svizzera, le fondazioni vengono sciolte dalle autorità federali o cantonali competenti su richiesta o d’ufficio. Se previsto nell’atto di fondazione, il fondatore può essere il beneficiario. Le fondazioni rientrano nella legge svizzera sulle fusioni, in base alla quale le fondazioni possono fondersi solo con altre fondazioni.

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