Tassazione della fondazione del Liechtenstein
Il Liechtenstein non ha imposte di successione, di capitale e di uscita. Anche l’imposta di successione e l’imposta sulle donazioni sono state abolite e non viene applicata la ritenuta alla fonte. L’imposta sulla formazione ammonta al 2 per mille del capitale legale. L’aliquota dell’imposta sul reddito è uniforme al 12,5% (aliquota fissa).
Competenza
Per una richiesta non vincolante, contattateci per telefono o per e-mail oppure utilizzate il modulo di contatto in fondo a questa pagina.
Contributi e tasse della fondazione
Al momento della costituzione, le fondazioni devono pagare un’imposta di fondazione pari al 2 per mille del capitale sociale, ma almeno CHF 200, con un limite di esenzione di CHF 1 milione. Le aggiunte successive o le fondazioni successive sono esenti da imposte, a condizione che il capitale legale non aumenti. Sono previste tasse amministrative per l’iscrizione nel registro delle imprese: 700 CHF e per il deposito: 300 CHF.
Imposta di deduzione
A livello di fondazione: le donazioni a fondazioni irrevocabili nel Liechtenstein non costituiscono reddito imponibile a livello di fondazione.
I contributi patrimoniali a fondazioni revocabili sono attribuiti al fondatore e sono tassabili da quest’ultimo se il diritto di revoca è esplicitamente indicato nello statuto. I contributi patrimoniali non sono soggetti all‘imposta sulle donazioni del Liechtenstein.
A livello di fondatore: le donazioni a fondazioni irrevocabili comportano un‘imposta di destinazione del 3,5% a livello di fondatore solo se i beni donati erano soggetti all‘imposta sul patrimonio nel Liechtenstein prima del trasferimento dei beni. In pratica, l’imposta di donazione riguarda solo i rarissimi casi di beni immobili situati nel Liechtenstein o di beni aziendali situati nel Liechtenstein.
Imposta sul reddito tassazione standard
Le fondazioni di utilità privata del Liechtenstein (fondazioni di famiglia, di mantenimento e aziendali) sono generalmente soggette a un’imposizione fiscale illimitata sull’intero reddito se la loro sede legale o la sede di direzione effettiva si trova nel Liechtenstein.
La base imponibile dell’imposta sul reddito è il reddito netto imponibile risultante dal bilancio annuale.
L’aliquota dell’imposta sul reddito è pari al 12,5% del reddito netto (aliquota fissa). La possibilità di dedurre gli interessi sul capitale proprio, attualmente pari a circa il 3,75%, come spesa giustificata, porta a una riduzione effettiva dell’aliquota fiscale.
Indipendentemente dal risultato annuale, le fondazioni imponibili nel Liechtenstein sono soggette a un‘imposta minima sul reddito di 1.800 CHF, interamente imputabile all’imposta sul reddito.
Le fondazioni revocabili non sono tenute a presentare una dichiarazione dei redditi per i redditi da capitale e devono pagare solo un‘imposta minima sul reddito. Gli altri redditi devono essere dichiarati e sono soggetti all’imposta sul reddito.
Esenzioni fiscali dall’imposta sul reddito
La legislazione fiscale del Liechtenstein concede le seguenti esenzioni fiscali alle persone giuridiche e quindi anche alle fondazioni del Liechtenstein:
- Redditi derivanti dalla coltivazione di terreni agricoli e forestali all’estero e da qualsiasi altra produzione agricola e forestale all’estero;
- Risultati della stabile organizzazione estera;
- Redditi da locazione e affitto di immobili situati all’estero;
- Le plusvalenze immobiliari nazionali, nella misura in cui sono soggette all’imposta sulle plusvalenze immobiliari in Germania, nonché le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili esteri;
- Quote di profitto dovute a investimenti in persone giuridiche;
- Distribuzioni da fondazioni, organizzazioni simili alle fondazioni e deduzioni patrimoniali speciali con personalità;
- Plusvalenze dalla vendita o dalla liquidazione e aumenti non realizzati del valore delle partecipazioni in persone giuridiche;
- I proventi derivanti dai patrimoni gestiti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della UCITSG, da
organismi di investimento ai sensi dell’IUG, di fondi alternativi ai sensi dell’AIFMG o di organismi analoghi di investimento collettivo in
fondi alternativi ai sensi della AIFMG o di analoghi organismi di investimento collettivo di un altro stato o di analoghi organismi di investimento collettivo
di un altro Stato o di analoghi organismi di investimento collettivo
investimenti; - Reddito dal patrimonio netto delle persone giuridiche soggette alla legge sui fondi pensione, a condizione che tale patrimonio sia destinato esclusivamente e irrevocabilmente al regime pensionistico aziendale;
- Plusvalenze da eredità, lasciti o donazioni.
Tassazione del contributo del beneficiario (distribuzione)
Le persone fisiche sono soggette a un’imposta illimitata sul patrimonio e sul reddito nel Liechtenstein, a condizione che abbiano il domicilio o la residenza abituale nel Liechtenstein. L’obbligo fiscale illimitato riguarda tutti i patrimoni e tutti i redditi mondiali.
Se una persona fisica non ha né il domicilio né la residenza abituale nel Liechtenstein, è soggetta a un’imposta sul patrimonio o sul reddito limitata ai beni e agli acquisti nazionali. Solo le proprietà situate nel Liechtenstein, compresi i terreni utilizzati per l’agricoltura e la silvicoltura, nonché le stabili organizzazioni sono considerate patrimonio nazionale.
Le distribuzioni della fondazione del Liechtenstein a beneficiari che non sono soggetti a un obbligo fiscale illimitato nel Liechtenstein rimangono esenti da imposte nel Liechtenstein. La distribuzione non comporta un obbligo fiscale limitato.
Nel Liechtenstein non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte.
Per una richiesta non vincolante, contattateci per telefono o per e-mail oppure utilizzate il modulo di contatto in fondo a questa pagina.
Misure fiscali contro il trasferimento dei profitti
Le distribuzioni di dividendi di una filiale a bassa tassazione con reddito passivo sono tassate presso la società madre del Liechtenstein (fondazione) con un’aliquota del 12,5%.
Tassazione di gruppo
Una fondazione del Liechtenstein può anche beneficiare delle norme sulla tassazione di gruppo del Liechtenstein, in particolare nel caso di strutture di partecipazione internazionale a più livelli, in relazione alle opzioni di compensazione delle perdite.
Tassazione in caso di scioglimento di una fondazione
Lo scioglimento di una fondazione del Liechtenstein non comporta l’applicazione di alcuna imposta da parte del Liechtenstein.
Poiché nel Liechtenstein non esiste una tassazione in uscita, al momento della distribuzione finale non vengono rilevate riserve di imposta sul reddito nascoste all’interno della fondazione.
Inoltre, le distribuzioni finali non danno luogo ad alcuna responsabilità fiscale limitata nel Liechtenstein e non viene applicata alcuna imposta alla fonte.
Altre esenzioni fiscali rilevanti per le fondazioni
Imposta sostitutiva sulle successioni
Il Liechtenstein non riconosce l’imposta sostitutiva sulle successioni.
Imposta sul capitale
Nel Liechtenstein l’imposta sul capitale è stata abolita senza sostituirla.
Imposta sul patrimonio
Il Liechtenstein non ha un’imposta di successione.
Imposta di successione
Il Liechtenstein ha abolito l’imposta di successione.
Imposta sulle donazioni
Il Liechtenstein ha abolito l’imposta sulle donazioni.
Tassa di rimozione
Il Liechtenstein non ha una tassa di uscita.
Confronto fiscale con le fondazioni in Germania, Austria
Confronto fiscale Diritto fiscale in DE, AT
DE: imposta sulle società; aliquota standard 15%, imposta sul commercio se applicabile; imposta di successione
AT: imposta sulle società; aliquota standard 25% con caratteristiche speciali per le fondazioni private, aliquota d’imposta alla fonte 5% secondo la CDI DE-AT
Confronto fiscale Tassazione degli attivi bancari liquidi in DE, AT
DE: Tassazione delle plusvalenze sugli investimenti di portafoglio 0,79% effettivo
Tassazione dei dividendi percepiti 0,79% effettivo; più ritenuta d’acconto ridotta generalmente del 15% nel paese di origine a causa delle CDI applicabili
Tassazione degli interessi percepiti 15% imposta sulle società
AT: Tassazione delle plusvalenze sulle partecipazioni di portafoglio 0% al di fuori del periodo di speculazione di un anno, altrimenti 25%
Tassazione dei dividendi percepiti 0% più una riduzione della ritenuta alla fonte del 15% nel paese di origine a causa delle DTA applicabili
Tassazione degli interessi percepiti 25% di imposta intermedia