Fondazione del Liechtenstein: revoca, modifica degli statuti
In linea di principio, il fondatore può concedersi diritti organizzativi come la revoca della fondazione e la modifica dello statuto e concludere accordi di mandato con gli organi della fondazione. È problematico se il fondatore diventa così un organo o un beneficiario effettivo di fatto.
Una volta costituita la fondazione, la volontà del fondatore è sancita dalla legge. Il
fondatore non può più esercitare alcuna influenza fondamentale sulla fondazione, a meno che l’atto di fondazione non contenga una riserva di modifica o revoca. Il fondatore e la fondazione sono separati dal diritto del Liechtenstein e costituiscono due entità giuridiche indipendenti. In linea di principio, tuttavia, i beneficiari non possono esercitare alcuna influenza sulla fondazione.
L’esercizio dei diritti organizzativi attraverso riserve di modifica o revoca o accordi di mandato non deve rendere il fondatore l‘organo di governo de facto della fondazione.
Una modifica dello scopo della fondazione e ad altri contenuti dell’atto di fondazione da parte degli organi della fondazione sono consentite in misura limitata se cambiano le condizioni quadro.
Inoltre, l’autorità di vigilanza della fondazione e tutte le parti coinvolte nella fondazione possono richiedere modifiche al tribunale ordinario e farle ordinare dal giudice.